Sez. 3, Sentenza n. 8968 del 25/07/1992 (Rv. 478335 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - Comunicazioni e notificazioni | Impugnazione ordinaria e istanza per regolamento di competenza - Proposizione ad opera di due diverse parti - Notificazione ai controinteressati dell'istanza per regolamento - Modalità - Termine - Decorrenza dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria - Notificazione dell'istanza al domicilio eletto dall'altra parte nel giudizio di primo grado - Nullità - Sanatoria - Condizioni.
Competenza civile - Regolamento di competenza - Comunicazioni e notificazioni
In ipotesi di proposizione di impugnazione ordinaria e di istanza per regolamento di competenza ad opera di due diverse parti nel medesimo giudizio, in virtù del combinato disposto degli artt. 43 e 47 cod. proc. civ., l'istanza per regolamento va notificata ai controinteressati nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria, anche se quest'ultima sia stata proposta dopo trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia impugnata. Tale istanza va notificata non al domicilio eletto dall'altra parte nel giudizio di primo grado, ma in quello eletto con l'atto di appello ed al procuratore nominato con quest'ultimo atto con la conseguenza nel primo caso di nullità di tale notificazione, la cui sanatoria può operare solo in presenza di una valida costituzione della parte destinataria della notificazione medesima, e non nel caso di memoria depositata tardivamente - oltre il termine di venti giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. - essendo questa inidonea a produrre l'effetto sanante della nullità della notificazione, perché delle memorie tardivamente depositate non può tenersi alcun conto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)