Sez. 3, Sentenza n. 3192 del 29/09/1976 (Rv. 381981 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - NATURA - DISTINZIONE IN DUE FASI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - NATURA - DISTINZIONE IN DUE FASI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI.*
Il procedimento delineato dalla legge 22 luglio 1966, n 607, per l'affrancazione dell'enfiteusi, si colloca nella categoria dei procedimenti sommari, caratterizzati dalla successione di due fasi, integrate tuttavia in un unico processo di tipo giurisdizionale e contenzioso; la prima, necessaria e a cognizione sommaria, affidata inderogabilmente al pretore e concludentesi con ordinanza immediatamente esecutiva, destinata a divenire definitiva nel corso di mancata prosecuzione del processo: la seconda, eventuale a cognizione piena, affidata inderogabilmente alla Sezione specializzata agraria, la cui sentenza e di primo grado e puo, quindi, essere impugnata soltanto con l'appello, e non, direttamente, col ricorso per Cassazione. (V 295/73, mass n 362177).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)