Sez. 3, Sentenza n. 6795 del 08/08/1987 (Rv. 454997 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELL'ISTANTE DOPO L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFRANCAZIONE - OPPOSIZIONE - NOTIFICA ENTRO L'ANNO AGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE ALL'ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO.*
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELL'ISTANTE DOPO L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFRANCAZIONE - OPPOSIZIONE - NOTIFICA ENTRO L'ANNO AGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE ALL'ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO.*
Con riguardo al procedimento di affrancazione disciplinato dalla legge n. 607 del 1966, per la notificazione dell'opposizione avverso l'ordinanza pretorile, che conclude la prima fase a cognizione sommaria, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 330 cod. proc. civ., ancorché sia impugnato un provvedimento non emesso in Forma di sentenza, con la conseguenza che in caso di morte dell'affrancante dopo l'emissione della ordinanza (non ancora notificata), la notificazione della opposizione è legittimamente effettuata dal proprietario, a conoscenza dell'evento, entro l'anno dalla pronuncia, agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. (V 3192/76, mass n 381981; (V 2929/72, mass n 360666).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)