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Sez. 1, Sentenza n. 519 del 08/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163930 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - REATI VALUTARI - DEROGA ALLA OBBLIGATORIETÀ DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE - EFFETTO.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163930-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - REATI VALUTARI - DEROGA ALLA OBBLIGATORIETÀ DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE - EFFETTO.*

In tema di procedimento per reati valutari nessuna deroga alla obbligatorietà del giudizio direttissimo è prevista dalla normativa vigente. Ne consegue che, essendo esclusa la possibilità di trasformazione del rito direttissimo nella istruzione formale, inderogabile è la Competenza del tribunale in ordine ad una eventuale ed opportuna istruttoria. (V mass n 155452; (V mass n 154949; (V mass n 154498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35, Legge 08/10/1976 num. 689 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)