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Sez. 1, Sentenza n. 884 del 26/04/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154498 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - RITO DIRETTISSIMO - OBBLIGATORIETÀ ED IRREVERSIBILITÀ - ESECUZIONE DI PERIZIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1982-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154498-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - RITO DIRETTISSIMO - OBBLIGATORIETÀ ED IRREVERSIBILITÀ - ESECUZIONE DI PERIZIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE ISTRUTTORE - DIVIETO.*

Il giudizio direttissimo atipico imposto dall'art. 4 d.l. 4 marzo 1976 n. 31 per i reati valutari, essendo non solo obbligatorio ma irreversibile, non consente mai il regresso in istruttoria, nemmeno per l'esecuzione di perizia. In tale ultimo caso il collegio non può investire il giudice istruttore ai sensi dell'art. 456 cod. proc. pen., ma deve provvedervi direttamente. (Conf mass n 141935; (Conf mass n 141770, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)