Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 501 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17849
- Impiego pubblico
- Magistrati
- Trattamento economico
- Riassorbimento, su future spettanze, di importi attribuiti da sentenze passate in giudicato
- Lamentato "svuotamento" del giudicato
- Irrazionalità
- Insussistenza
- Rispondenza della norma a fini perequativi
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Come già rilevato dalla Corte il riassorbimento sulla normale progressione economica e sull'indennità di buonuscita di importi già attribuiti a magistrati da sentenze passate in giudicato, previsto dall'art. 10, secondo comma, legge 6 agosto 1984, n. 425, trova valida base nella generale finalità di razionalizzazione e ristrutturazione perequativa delle retribuzioni perseguita dal legislatore e in particolare nello scopo di evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, 'a fortiori' quando, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 Cost.). - Nello stesso senso: S. n. 413/1988.
Norme impugnate
- art. 10, comma 2, legge 6 agosto 1984, n. 425
Parametri
- art. 25 Cost.
- art. 104, comma 1, Cost.
- art. 101 Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 113 Cost.
- art. 103 Cost.
- art. 108, comma 2, Cost.
- art. 102 Cost.
- art. 24 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promossi con quattro ordinanze emesse il 5 dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 431, 432, 433 e 434 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Ruggiero Corrado e Minici Gerolamo;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui i ricorrenti, magistrati ordinari, avevano impugnato i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse in data 5 dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato anche mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita;
che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale, allorché, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo ad un trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere assoggettati al meccanismo del riassorbimento;
punto 2
Considerato che le questioni possono essere riunite e decise con unico provvedimento;
che questa Corte ha già escluso l'illegittimità della norma impugnata, sia sulla base della generale finalità perequativa perseguita attraverso l'intervento del legislatore, sia, in particolare, in ragione dell'idoneità del sistema del riassorbimento (e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge (sentenza n. 413 del 1988);
che tale argomento va, a fortiori, ribadito, allorché, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi, confermando l'anzidetta ratio del disegno normativo di razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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