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Sez. 5, Sentenza n. 21043 del 08/10/2007 (Rv. 600896 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni di argento ed oro laminato - Disciplina ex legge n. 7 del 2000 - Retroattività - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600896-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di IVA, l'art. 3 della legge 17 gennaio 2000 n. 7, modificando gli art. 10 n. 11 e 68 lett. b) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l'esenzione dall'IVA per le operazioni aventi ad oggetto sia oro che argento. La disposizione medesima, con il suo comma undicesimo, rendendo applicabile la nuova regolamentazione "alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", esclude, quindi, gli effetti retroattivi per le operazioni aventi ad oggetto argento, poiché gli ordinari canoni ermeneutici impongono di ritenere consapevole e, quindi volontaria, l'omissione legislativa riguardante il metallo da ultimo indicato.

Riferimenti normativi: Legge 17/01/2000 num. 7 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 68 lett. B, DPR 26/10/1972 num. 6331 art. 10 undecies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)