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Sez. 5, Sentenza n. 12994 del 02/10/2000 (Rv. 540650 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni di oro laminato - Disciplina ex legge n. 7 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Applicazione retroattiva di tale disciplina - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540650-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di IVA, le operazioni aventi ad oggetto oro laminato, anche se poste in essere in epoca antecedente al 5 febbraio 2000, non sono assoggettabili ad imposizione, avendo l'art. 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7 (nuova disciplina del mercato dell'oro) - entrata in vigore il 5 febbraio 2000 - da un lato, parificato, mediante interpretazione autentica (anche) del nuovo testo dell'art. 10 n. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, quanto al regime di esenzione dall'imposta, le "operazioni aventi per oggetto oro in lamina" alle "cessioni di oro da investimento", e, dall'altro, espressamente attribuito efficacia retroattiva alla nuova disposizione così autenticamente interpretata, rendendola, quindi, applicabile alle corrispondenti operazioni, anche se effettuate anteriormente al 5 febbraio 2000.

Riferimenti normativi: Legge 17/01/2000 num. 7 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)