Sez. 2, Sentenza n. 6340 del 23/11/1982 (Rv. 423978 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DESIGNATO DI COMPETENZA ESCLUSIVA - CONDIZIONI - USO DELL'AVVERBIO "ESCLUSIVAMENTE" - SUFFICIENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DESIGNATO DI COMPETENZA ESCLUSIVA - CONDIZIONI - USO DELL'AVVERBIO "ESCLUSIVAMENTE" - SUFFICIENZA.*
In materia di Competenza territoriale, la clausola con cui, per le controversie nascenti da un determinato contratto, le parti stabiliscono "esclusivamente" la Competenza di un determinato foro, ancorché coincidenti con uno di quelli previsti dalla legge, ha l'effetto di escludere la Competenza degli altri fori concorrenti, in quanto l'uso dell'avverbio "esclusivamente" soddisfa l'esigenza della espressa pattuizione prevista dall'art. 29 cod. proc. civ.. (V 953/81, mass n 411478; (V 6062/78, mass n 395879; (V 5014/78, mass n 394770).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)