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Sez. 2, Sentenza n. 5014 del 04/11/1978 (Rv. 394770 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DEROGA CONVENZIONALE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DESIGNATO - CONDIZIONI - ACCORDO INSERITO IN UN CONTRATTO PREDISPOSTO - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394770-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DEROGA CONVENZIONALE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DESIGNATO - CONDIZIONI - ACCORDO INSERITO IN UN CONTRATTO PREDISPOSTO - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA.*

Il foro convenzionale puo ritenersi foro esclusivo per tutte le controversie nascenti da un determinato contratto solo quando vi sia una dichiarazione espressa e non equivoca, dalla quale risulti in modo chiaro e preciso la concorde volonta delle parti non soltanto di derogare all'ordinaria Competenza territoriale, ma, altresi, di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa: pertanto, trattandosi di diritti di obbligazione, l'esclusione deve essere riferita sia al foro generale di cui agli artt 18 e 19 cod proc civ, sia ai fori facoltativi di cui al successivo art 20. Tale clausola, se inserita in un contratto predisposto dall'altra parte, richiede la specifica approvazione per iscritto. (Conf 2056/77, mass n 385775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)