Sez. 1, Sentenza n. 1876 del 21/03/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204692 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere | Decorso del tempo dal fatto - Rilevanza - Art. 9 legge 8 agosto 1995 n. 332 - Individuazione delle esigenze cautelari.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere
In materia di misure cautelari personali, in virtù della modifica apportata all'art. 292 comma secondo cod. proc. pen. dell'art. 9 della legge 8 agosto 1995 n. 332, il decorso del tempo dalla commissione del reato ha acquisito una rilevanza primaria nella individuazione delle esigenze cautelari che giustificano l'adozione della misura, e dunque anche il mantenimento di esso. (Nella specie la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale nella quale non era stato dato alcun rilievo al fatto che l'episodio criminoso (per cui era stata imposta la custodia in carcere) risaliva al 1987).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)