Sez. 6, Sentenza n. 256 del 23/01/1998 Cc. (dep. 04/03/1998) Rv. 210586 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Custodia in carcere - Trasferimento in un paese estero in epoca assai precedente ai fatti - Non è indice sufficiente del pericolo di fuga - Necessità di valutare le modalità della condotta tenendo conto del tempo trascorso dalla commissione del reato.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Il trasferimento in un paese estero in epoca assai precedente all'inizio del procedimento e della vicenda di cui al medesimo, non appare né giuridicamente né logicamente criterio sintomatico del pericolo di fuga; dovendo tale pericolo essere desunto dalle modalità della condotta, quali ad es. la permanenza all'estero, senza apprezzabile e comprovato motivo, durante il procedimento e l'assenza di qualsiasi affidabile prospettiva di disponibilità verso la giurisdizione dello Stato, e sempre tenendo conto del tempo trascorso dalla commissione del reato come imposto dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. (Nella specie il provvedimento di applicazione della misura cautelare, intervenuto nel 1997 per fatti risalenti al 1994, è stato annullato con rinvio per vizi di motivazione relativi alla omessa valutazione della specificità, concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento della prova, nonché relativi alla sussistenza del pericolo di fuga nel senso di cui all'enunciato principio)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)