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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10262 del 12/05/2014 (Rv. 631010 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) | Notifica del provvedimento all'Avvocatura dello Stato - Idoneità alla decorrenza del termine breve d'impugnazione - Fondamento - Contumacia dell'amministrazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631010-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE)

Nei giudizi in cui è parte un'amministrazione statale, ancorché contumace, la notifica del provvedimento all'Avvocatura dello Stato, domiciliataria "ex lege", è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, nei confronti del notificato e del notificante, considerandosi effettuata nel domicilio eletto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)