Sez. L, Sentenza n. 7315 del 16/04/2004 (Rv. 572138 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) | Atti introduttivi del giudizio e successivi atti giudiziari da notificarsi nei confronti di Amministrazioni dello Stato - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Notifica l'Amministrazione in caso di contumacia - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE)
Ogni atto finalizzato alla introduzione di un giudizio nei confronti di una Amministrazione dello Stato, e ogni successivo atto giudiziale indirizzato ad una Amministrazione dello Stato che debba essere notificato in pendenza di giudizio, deve essere notificato alla Avvocatura dello Stato, senza che possa operarsi una distinzione a seconda che la parte si sia costituita nel giudizio pendente o sia rimasta contumace, senza che la mancata applicazione della disciplina della contumacia alle Amministrazioni dello Stato possa costituire una violazione del principio di uguaglianza, atteso che l'Avvocatura dello Stato è l'organo al quale è istituzionalmente affidata la difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, e pertanto la cognizione diretta dell'atto da parte dell'Amministrazione non potrebbe assicurarle una miglior difesa rispetto a quella che l'Avvocatura dello Stato le appresta con continuità ed in riferimento a tutte le questioni in cui essa è coinvolta.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 269 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)