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Sez. 5, Sentenza n. 15305 del 30/10/2002 (Rv. 558105 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di già ritenuta in sede di liquidazione dell'imposta principale, inattendibilità dei dati dichiarati.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558105-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO

Ai sensi del disposto degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in sede di liquidazione principale dell'INVIM, l'Ufficio deve limitarsi a determinare l'incremento di valore dell'immobile (costituito dalla differenza tra i suoi valori finale ed iniziale maggiorato delle spese computabili) sulla base dei soli elementi di fatto esposti dal contribuente nella dichiarazione, e gli è preclusa ogni possibilità di rettifica dei dati dichiarati, salvo la correzione di eventuali errori materiali. Pertanto, quand'anche ritenga di non poter accettare quanto dichiarato dal contribuente per l'occultamento di parte del prezzo, deve pur sempre procedere alla liquidazione principale sulla base degli elementi risultanti dalla dichiarazione, ed introdurre, separatamente, la procedura diretta all'applicazione dell'imposta complementare attraverso la notifica di un avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)