Sez. 1, Sentenza n. 4653 del 26/05/1997 (Rv. 504685 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Erronea dichiarazione del valore iniziale da parte del contribuente - Omessa rilevazione dell'errore, da parte dell'Ufficio, in sede di liquidazione dell'imposta principale - Esercizio del potere di rettifica in sede di avviso di accertamento - Natura della maggiore imposta così liquidata - Sua configurabilità come imposta "suppletiva" - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO
In tema di I.N.V.I.M., nell'ipotesi di erronea indicazione del valore iniziale da parte del contribuente, la circostanza per cui l'Ufficio non abbia rilevato l'errore e non abbia perciò effettuato la riduzione del valore medesimo direttamente in sede di liquidazione dell'imposta ex art. 19, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, non preclude al medesimo Ufficio di procedervi successivamente con l'avviso di accertamento ex art 20, lett. a) d.P.R. cit., ed anche in tale evenienza la maggiore imposta così liquidata conserva la sua natura di "imposta complementare" e non acquista certo quella di "imposta suppletiva", in quanto, anche in tal caso, l'errore resta pur sempre riferibile al solo contribuente, considerato che, in sede di liquidazione principale dell'I.N.V.I.M., l'Ufficio deve limitarsi a determinare l'incremento di valore dell'immobile, sulla base dei soli elementi di fatto esposti, dal contribuente, nella dichiarazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)