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Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 27/10/1983 Ud. (dep. 13/02/1984) Rv. 162625 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA APPLICAZIONE - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162625-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA APPLICAZIONE - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'omessa pronuncia, da parte del giudice di merito, circa la applicazione dell'indulto, non può costituire una causa di nullità della sentenza e correlativamente un motivo di ricorso per Cassazione, giacché l'applicazione del beneficio può essere fatta valere in Sede di esecuzione. (Conf mass n 155921; (Conf mass n 150052).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)