Sez. 2, Sentenza n. 10368 del 14/05/1982 Ud. (dep. 30/10/1982) Rv. 155921 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA APPLICAZIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RICHIESTA IN SEDE DI ESECUZIONE - LEGITTIMITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA APPLICAZIONE - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RICHIESTA IN SEDE DI ESECUZIONE - LEGITTIMITÀ.*
L'omessa applicazione dell'indulto quando il giudice di merito non si sia espressamente pronunciato, positivamente o negativamente, sulla concedibilità del beneficio non può costituire motivo di ricorso per Cassazione in quanto l'istanza di condono deve essere, in tal caso proposta in Sede di esecuzione. (Conf mass n 150052; (Conf mass n 147026).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)