Sez. 5, Sentenza n. 21250 del 01/03/2017 Cc. (dep. 04/05/2017) Rv. 270010 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure di prevenzione personali - Interruzione a seguito di detenzione del proposto - Ripristino - Nuova verifica dell'attualità della pericolosità sociale - Giudice competente - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Ai fini del ripristino dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale, sospesa per la concomitante carcerazione del sottoposto per espiazione pena, è funzionalmente competente alla rivalutazione dell'attualità della pericolosità il giudice che ha deliberato il provvedimento, da individuarsi nella corte di appello, nel caso in cui la misura sia stata emessa da quest'ultima in riforma del decreto di rigetto del tribunale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)