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Sez. 1, Sentenza n. 38775 del 19/07/2016 Ud. (dep. 19/09/2016) Rv. 267800 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Misure di prevenzione personali - Interruzione a seguito di detenzione del proposto - Ripristino - Necessità di nuova verifica dell'attualità della pericolosità sociale - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267800-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di misure di prevenzione personali, nella ipotesi in cui l'esecuzione della misura sia stata sospesa per concomitante applicazione nei confronti del sottoposto della misura cautelare in carcere, il giudice della prevenzione, ai fini del ripristino della misura preventiva, deve rivalutare nuovamente l'attualità della pericolosità soltanto se la detenzione carceraria si sia protratta per un apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato. (Fattispecie relativa a ricorso avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 9, comma secondo, legge 27 dicembre 1956, n.1423, in relazione alla violazione di obblighi relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)