Sez. 2, Sentenza n. 11818 del 11/04/1989 Ud. (dep. 07/09/1989) Rv. 182016 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DISCREZIONE - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - RATIO - FATTISPECIE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DISCREZIONE - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - RATIO - FATTISPECIE.*
L'istituto della riunione dei giudizi, disciplinato per il primo grado del giudizio espressamente dall'art. 413 cod. proc. pen. ed esteso all'appello in base al riferimento dell'art. 519 stesso codice, non soltanto presuppone che tutti i procedimenti si trovino pendenti nella medesima fase processuale davanti allo stesso giudice, ma postula anche che sussistano ragioni di speditezza e di convenienza, il cui apprezzamento è demandato al giudice di merito. Ne consegue che il provvedimento, positivo o negativo, in tema di riunione di giudizi, ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed alla economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per Cassazione, a meno che non comporti violazione della regola relativa agli effetti della connessione sulla Competenza funzionale e sulla giurisdizione, o tenda al riconoscimento della continuazione. (nella specie la riunione era stata chiesta e sostenuta esclusivamente in funzione della connessione soggettiva tra i procedimenti). (V mass n 169220; (Conf mass n 172364).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)