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Sez. 1, Sentenza n. 899 del 14/02/1986 Cc. (dep. 08/04/1986) Rv. 172364 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PRESUPPOSTI - DISCREZIONALITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172364-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PRESUPPOSTI - DISCREZIONALITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*

L'istituto della riunione dei giudizi, disciplinato espressamente per il primo grado di giudizio ed esteso all'appello in base al riferimento dell'art. 519 cod. proc. pen., postula che tutti i procedimenti si trovino pendenti nella medesima fase processuale davanti allo stesso giudice e che sussistano ragioni di speditezza e di convenienza il cui apprezzamento è demandato al giudice di merito. Consegue che il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per Cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla Competenza o sulla giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)