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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022 (Rv. 665715 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Perdita del rapporto parentale - Criterio di liquidazione equitativa secondo tabelle che prevedono un importo variabile tra un minimo e un massimo - Liquidazione inferiore al minimo - Ammissibilità - Condizioni - Circostanze eccezionali e peculiari del caso - Configurabilità - Età della vittima o del superstite e assenza di convivenza tra loro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665715-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - sulla base della tabella di Milano, criterio non contestato dalle parti - aveva liquidato il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in misura inferiore al minimo edittale affermando che, al momento della morte, la madre dei danneggiati era "vecchia e malata" e, di conseguenza, i figli, già adulti e autonomi, si sarebbero dovuti aspettare da un momento all'altro il suo decesso).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)