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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021 (Rv. 660927 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Limiti- Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660927-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva liquidato il danno per la morte del congiunto in un ammontare inferiore del 40% rispetto al minimo tabellare motivando esclusivamente in ragione dell'età delle figlie al momento della morte del padre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)