Sez. 3, Sentenza n. 11253 del 20/10/1995 Ud. (dep. 17/11/1995) Rv. 204201 - 01
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - In genere | Art. 8 legge n. 1062 del 1971 - Speciale causa di non punibilità - Insussistenza - Natura e finalità.
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - In genere
L'art. 8 legge 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte, non configura una speciale causa di non punibilità, ma si pone quale norma chiarificatrice del precetto dell'art. 3 stessa legge, sicché esclude la punibilità dei soggetti che dichiarino con differenti modalità legislativamente previste la non autenticità delle cose riprodotte, tutelando la lealtà del commercio e la regolarità degli scambi.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1971 num. 1062 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)