Sez. 3, Sentenza n. 4084 del 25/02/2000 Ud. (dep. 31/03/2000) Rv. 216161 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Art. 8 legge 1062 del 1971 (contraffazione o alterazione di opere d'arte) - Condizioni per la non punibilità - Specificazione della non autenticità.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
L'imitazione, o la riproduzione, non punibile di opere d'arte assume rilievo solo se chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie delle opere, dichiara espressamente la non autenticità delle stesse.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1971 num. 1062 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)