Sez. 2, Sentenza n. 1165 del 13/04/1972 (Rv. 357614 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - SULL'INCIDENZA DELLA MALATTIA SULLA CAPACITA DI GUADAGNO DELL'ASSICURATO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEI CONSULENTI TECNICI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - SULL'INCIDENZA DELLA MALATTIA SULLA CAPACITA DI GUADAGNO DELL'ASSICURATO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEI CONSULENTI TECNICI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice di merito non e vincolato al parere espresso, sulla esistenza, entita ed incidenza delle malattie accertate sulla capacita di guadagno dell'assicurato, dai consulenti tecnici di primo e secondo grado ma puo seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro consulente ovvero dissentirne; peraltro, del suo dissenso e del suo convincimento circa l'esistenza o la minore entita o misura dell'incidenza delle malattie sulla detta capacita di guadagno deve dare adeguata motivazione mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione, altrimenti la mancata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione della sentenza, censurabile in Sede di legittimita. (V 632'70, mass n 345801).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)