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Sez. 2, Sentenza n. 632 del 11/03/1970 (Rv. 345801 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345801-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice di merito ove non ritenga di condividere il parere e le conclusioni del consulente tecnico deve dare adeguata dimostrazione, immune da vizi logici e giuridici, delle ragioni del proprio dissenso. Cio vale soprattutto in materia di previdenza sociale, nella quale la consulenza tecnica assume particolare rilievo stante l'obbligatorieta della nomina di un nuovo consulente in grado di appello, quando la decisione impugnata sia fondata su accertamenti compiuti da consulenti tecnici. (V 4060-69, massima n 344583 2983-69, massima n 342868 1228-69, massima n 339845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)