Sez. 1, Sentenza n. 46433 del 12/01/2017 Cc. (dep. 09/10/2017) Rv. 271398 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE | Misure di prevenzione - Sentenza viziata da errore di fatto - Correzione ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)