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Sez. 2, Sentenza n. 41363 del 16/09/2015 Cc. (dep. 14/10/2015) Rv. 264658 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE | Misure di prevenzione - Sentenza viziata da errore di fatto - Correzione ex art. 625 bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264658-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE

La procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625 bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca. (Nella specie, relativa a ricorso straordinario proposto avverso una sentenza di annullamento con rinvio, la Corte ha altresì evidenziato la mancanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 625 bis, del necessario requisito della definitività del provvedimento impugnato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 06/09/2011 num. 159 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)