diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9568 del 01/10/1997 (Rv. 508409 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Caso fortuito escludente la responsabilità - Caratteri dell'imprevedibilita e dell'inevitabilità - Necessità - Fattispecie relativa a danni causati dalla rottura, per congelamento, di un contatore dell'acqua.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508409-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilità del danno cagionato da cose in custodia si presume con presunzione "iuris tantum" a carico del custode, il quale può escludere la propria responsabilità solo fornendo la prova del caso fortuito, cioè di un fatto avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, caratteri che non ricorrono nell'evento che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono. Pertanto, nell'ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura - causata dal freddo - di un contatore dell'acqua situato in una abitazione, il titolare dell'abitazione, quale custode del contatore, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., atteso che il gelo nelle zone soggette d'inverno alle basse temperature non rappresenta un evento imprevedibile o incontrollabile da parte del custode, e che questi, pur non sussistendo a suo carico un onere di informazione in quanto l'ente erogatore ben conosceva le condizioni del contatore che aveva installato, e pur in presenza di un divieto per il privato di intervenire sullo strumento, ben avrebbe potuto provvedere ad isolare le tubature, proteggendole, o richiedere la sospensione della fornitura per il periodo sospetto, non essendo risultata misura idonea la semplice chiusura della chiave d'arresto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)