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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7527 del 27/03/2018 (Rv. 648305 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore collocato esternamente all'abitazione al cui servizio è destinato - Responsabilità del proprietario dell'abitazione che non sia anche proprietario del contatore - Natura - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648305-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Nell'ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore dell'acqua posto a servizio di un'abitazione ma collocato all'esterno di essa, il proprietario dell'abitazione (ma non del contatore)in quanto privo della disponibilità giuridica e materiale della cosa - non può essere considerato custode dell'altrui contatore e, quindi, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., pur potendosi ipotizzare una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per aver mancato, in violazione degli obblighi generali di diligenza, di approntare misure idonee a evitare o ridurre il danno in attesa dell'intervento del gestore o del proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)