Sez. L, Sentenza n. 1267 del 04/03/1981 (Rv. 411852 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - IN GRADO DI APPELLO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - IN GRADO DI APPELLO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La rinnovazione dell'esame testimoniale (o di altri mezzi probatori) in grado di appello, rientra nel potere discrezionale dello stesso giudice, ove questi ne ravvisi la indispensabile necessita per la decisione della controversia, nell'Esercizio di un potere discrezionale, che non puo essere sottoposto ad alcun controllo in Sede di legittimita, poiche il limite ed il criterio di acquisizione delle prove attiene soltanto alla prudente indagine di fatto sulle varie pretese e sul relativo fondamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)