Sez. 2, Sentenza n. 2320 del 01/03/1995 (Rv. 490801 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE | Potere esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione.
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L'esercizio del potere di disporre ex art. 257 cod. proc. civ. la rinnovazione dell'esame dei testimoni involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)