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Sez. 5, Ordinanza n. 1718 del 13/11/1970 Cc. (dep. 30/11/1970) Rv. 115867 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE -IMPUGNAZIONI PER I SOLI INTERESSI CIVILI - ESECUZIONE - INCIDENTI - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER I SOLI INTERESSI CIVILI - ONERE DI NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115867-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE -IMPUGNAZIONI PER I SOLI INTERESSI CIVILI - ESECUZIONE - INCIDENTI - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER I SOLI INTERESSI CIVILI - ONERE DI NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*

Anche in caso di incidente di esecuzione vige l'Obbligo, di carattere generale, sancito dal secondo comma dell'art 202 cod proc pen, in base al quale la parte che impugna un provvedimento per i soli interessi civili deve notificare, a pena di decadenza, alle parti interessate, entro il termine di tre giorni, la dichiarazione relativa. (Conf 103234, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)