Sez. 1, Ordinanza n. 1388 del 22/11/1966 Cc. (dep. 20/01/1967) Rv. 103234 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - ESECUZIONE - ISCRIZIONE IPOTECARIA - OPPOSIZIONE E ISTANZA DI RIDUZIONE - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ONERE DI NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - ESECUZIONE - ISCRIZIONE IPOTECARIA - OPPOSIZIONE E ISTANZA DI RIDUZIONE - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ONERE DI NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE.*
La norma dell'art 202 cod proc pen, che prescrive la notificazione dell'impugnazione proposta per i soli interessi civili, deve essere osservata non soltanto nel giudizio di cognizione, ma anche nella fase esecutiva e nei diversi casi in cui la legge prescriva l'osservanza delle forme stabilite per gli incidenti di esecuzione. In particolare, l'anzidetta prescrizione deve essere osservata per la impugnazione dei provvedimenti emessi sull'opposizione all'iscrizione ipotecaria o sull'istanza di riduzione dell'iscrizione (istanza che costituisce pur essa sostanzialmente un'opposizione), in virtu del rinvio alle norme sugli incidenti di esecuzione, contenuto nell'art 618 cod proc pen. (prima parte, Conf 100685, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)