Sez. U, Sentenza n. 10418 del 08/05/2006 (Rv. 589102 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Indennizzo da lesioni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie (legge n. 210 del 1992) - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Alla stregua dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - che attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità, con conseguente menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, il "diritto" ad un indennizzo da parte dello Stato - , non è consentito dubitare della consistenza di diritto soggettivo della relativa situazione giuridica, confermata dall'essere chiamata, l'amministrazione, ad operare accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con esclusione di qualunque potere discrezionale. La stessa legge, del resto, all'art.6, stabilisce che avverso il giudizio sanitario della commissione medico-ospedaliera è esperibile l'azione davanti al giudice ordinario competente. Nè, peraltro, si configura, in materia, giurisdizione esclusiva amministrativa, atteso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, risulta caducata la previsione relativa alle "attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale." (art. 33, comma secondo, lett. e) del d.lgs. n. del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a) della legge n. 205 del 2000). Pertanto, nella materia dei pubblici servizi sono rimaste devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le "controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché.". Conseguentemente, le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto della giurisdizione definito dall'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e presupposto dall'art. 442 del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 6, Legge 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 2 lett. E CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)