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Sez. L, Sentenza n. 3064 del 16/02/2015 (Rv. 634318 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - TRASFUSIONE DEL SANGUE (UMANO) | Indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210 - Aggravamento della malattia - Art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634318-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - TRASFUSIONE DEL SANGUE (UMANO)

La tutela privilegiata per le provvidenze da invalidità pensionabile di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. esprime un principio di economia processuale ex art. 111, primo e secondo comma, Cost. funzionale ad una sollecita risposta giudiziaria alla domanda di tutela di diritti considerati primari, sicché essa trova applicazione anche all'indennizzo, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i pregiudizi permanenti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, che si configura come diritto soggettivo ad una prestazione economica a carattere assistenziale al quale sono sottese ragioni di solidarietà (art. 2 Cost.) e di contrasto del bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 6, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 38 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)