Sez. 1, Sentenza n. 10428 del 18/05/2005 (Rv. 584046 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE | Vincolatività - Limiti - Delibera di conferimento dell'incarico prevedente la liquidazione secondo i minimi tariffari in base a parere vincolante del Consiglio dell'Ordine - Rilevanza - Portata - Effetto esterno limitante le determinazioni dell'autorità giudiziaria - Configurabilità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
In materia di liquidazione delle spese, diritti ed onorari di giudizio ex art. 28 e 29 legge n. 794 del 1942, il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ne consegue che, in caso di incarico conferito da un ente, la relativa delibera che statuisca che il pagamento venga effettuato con riguardo ai minimi tariffari sulla base del parere vincolante del Consiglio dell'Ordine, non può spiegare alcun effetto esterno limitante le determinazioni dell'autorità giudiziaria in ordine alla liquidazione, né può integrare l'accordo tra avvocato e cliente previsto dall'art. 26 della legge n. 794 del 1942, la cui conclusione, peraltro, preclude il ricorso al procedimento sommario di liquidazione delle spese.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 26, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)