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Sez. 2, Sentenza n. 3197 del 06/03/2002 (Rv. 552846 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Liquidazione ex art. 29 legge n. 794 del 1942 - Discrezionalità del giudice - Limiti - Parere dell'Ordine forense - Valore probatorio - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552846-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ

In materia di conferimento degli onorari degli avvocati, nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.29 legge n. 794 del 1942 il giudice deve prendere in esame le richieste delle parti contrapposte e determinare l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato onde consentire il controllo sulle sue statuizioni, stante l'inderogabilità dei compensi minimi prevista dall'art.24 legge citata. Le parti, peraltro, possono produrre a sostegno delle loro ragioni pareri dell'Ordine forense che, però, non assumendo valore probatorio, non incidono sul dovere del giudice di motivare le sue decisioni, che resta identico, anche se non sono allegati.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)