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Sez. L, Sentenza n. 3498 del 20/03/1992 (Rv. 476374 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie | Fruizione di cure idrotermali fuori delle ferie annuali - Disciplina ex art. 2110 cod. civ. - Applicabilità - Diritto al trattamento economico relativo - Sussistenza - Condizione - Certificato medico - Estremi.
Stato
decisa il 1992-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476374-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie

L'assenza dal lavoro del dipendente privato per fruire, fuori delle ferie annuali, di cure idrotermali alle condizioni e nei limiti dettati sia dall'art. 4, legge n. 526 del 1982, sia dall'art. 13, d.l. n. 463 del 1983 - convertito in legge n. 638 del 1983 - è soggetta alla tutela contemplata dall'art. 2110 cod. civ., con il conseguenziale diritto al relativo trattamento economico, sempreché il certificato del medico specialista indichi oltre allo stato patologico del lavoratore anche la specifica idoneità terapeutica e riabilitativa delle cure prescritte e la particolare efficacia per tali scopi (e non per finalità meramente preventiva) dell'esecuzione delle cure stesse in periodo extraferiale.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)