Sez. 1, Sentenza n. 5238 del 22/09/2000 Cc. (dep. 29/11/2000) Rv. 217291 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni affermato dall'art.568, comma 1, c.p.p., deve escludersi che possa proporsi ricorso per cassazione avverso il provvedimento - di natura meramente interinale - con il quale il magistrato di sorveglianza abbia respinto la richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, avanzata ai sensi dell'art.47 ter, comma 1 quater, dell'ordinamento penitenziario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)