Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 07/03/2000 Cc. (dep. 19/04/2000) Rv. 215823 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Provvedimento di sospensione dell'esecuzione e applicazione della detenzione domiciliare - Impugnabilità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 47-ter, comma 1-quater e 47, comma quarto, della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), avendo natura meramente interlocutoria e non potendo qualificarsi come provvedimento in tema di libertà personale "ex" art. 111 Cost., è inoppugnabile.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)