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Sez. 1, Sentenza n. 14371 del 16/11/2001 (Rv. 550321 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Cessione volontaria del suolo edificatorio all'espropriante - Sentenza della Corte cost. n. 1022 del 1988 - Portata - Indennità dovuta al colono ed al proprietario - Determinazione - Parametri - Determinazione complessiva entro i limiti del valore venale del bene - Legittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550321-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

Il principio desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n.1022 del 1988 (secondo cui, nel caso di espropriazione di suolo edificatorio, l'indennità per il coltivatore di cui all'art.17 della legge n.865 del 1971 deve essere detratta da quella prevista per il proprietario) comporta, da un canto, che, anche nell'ipotesi in cui l'espropriante abbia acquisito la proprietà del fondo con l'atto di cessione volontaria (ex art. 12 legge citata), l'indennità complessivamente dovuta al proprietario ed al colono non può essere comunque superiore a quella corrispondente al valore venale dell'immobile, dall'altro che, qualora l'indennità di espropriazione non sia stata determinata in base al valore venale dell'immobile, la detta detrazione non è più operante, poiché il costo complessivo dell'operazione espropriativa è inferiore al detto valore venale.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 1359 art. 27, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)