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Sez. 1, Sentenza n. 11301 del 18/12/1996 (Rv. 501385 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Cessione volontaria del suolo edificatorio all'espropriante - Sentenza della Corte Costituzionale n. 1022 del 1988 - Portata - Indennità dovuta al colono ed al proprietario - Determinazione in misura complessiva del valore venale del bene - Esclusione - Giudizio del colono nei confronti dell'espropriante - Previa restituzione a quest'ultimo, da parte del proprietario, della quota spettante al colono - Necessità - Esclusione - Giudizio relativo instaurato dal colono contro il proprietario - Inammissibilità - Azione dell'espropriante verso il proprietario per il recupero della maggior somma corrispostagli - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501385-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

Il principio desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n, 1022 del 1988 - secondo cui nel caso di espropriazione di suolo edificatorio l'indennità per il coltivatore, di cui all'art. 17 legge n. 865 del 1971, deve essere detratta da quella prevista per il proprietario - comporta che, anche nell'ipotesi di in cui l'espropriante abbia acquisito la proprietà del fondo con l'atto di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12 della citata legge, l'indennità complessivamente dovuta al proprietario e al colono non può essere superiore al a quella corrispondente al valore venale dell'immobile, ma non importa il diritto del colono di pretendere l'indennità dal proprietario (come era, invece, previsto nel regime di cui all'art. 27 legge n. 2359 del 1865), né la subordinazione del diritto del colono all'avvenuta restituzione, da parte del proprietario all'espropriante, di quella parte dell'importo dovuta al colono. Ne consegue che, nel giudizio instaurato dal colono contro l'espropriante per la determinazione dell'indennità colonica, non è necessaria la partecipazione del proprietario, stante il diritto del colono di ottenere direttamente dall'espropriante l'importo dell'indennità dovutagli, restando a quest'ultimo, sempre che ne abbia interesse, di agire nei confronti del proprietario per recuperare la maggior somma che gli abbia corrisposto o sull'erroneo presupposto dell'assenza di mezzadri e coloni, o per l'omessa detrazione (dal prezzo della cessione) dell'importo dell'indennità colonica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)