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Sez. 1, Sentenza n. 14667 del 20/09/1990 Ud. (dep. 09/11/1990) Rv. 185704 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - DETENZIONE ABUSIVA - DELITTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 895 DEL 1967 - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 678 COD. PEN. - ELEMENTO DISCRIMINANTE.*
Stato
decisa il 1990-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185704-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - DETENZIONE ABUSIVA - DELITTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 895 DEL 1967 - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 678 COD. PEN. - ELEMENTO DISCRIMINANTE.*

In materia di esplodenti od esplosivi l'elemento caratterizzante e discriminante le fattispecie delittuose configurate dalla legge n. 895/1967 e successive modifiche rispetto a quella contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. è costituito dalla previsione nel primo caso di condotte che hanno per oggetto sostanze esplodenti o miscugli di sostanze aventi l'idoneità, per quantità o qualità, composizione o confezionamento, a provocare una esplosione ossia una rapidissima e violenta liberazione di energia da cui derivi un effetto micidiale e distruttivo, tale da poter essere equiparato alle conseguenze cagionato dall'impiego di armi da guerra. (Conf mass n 174616).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)