Sez. 1, Sentenza n. 14056 del 03/03/1986 Ud. (dep. 13/12/1986) Rv. 174616 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - DETENZIONE ABUSIVA - DELITTO PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 895 DEL 1967 - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 678 COD. PEN. - ELEMENTO DISCRIMINANTE.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - DETENZIONE ABUSIVA - DELITTO PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 895 DEL 1967 - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 678 COD. PEN. - ELEMENTO DISCRIMINANTE.*
È il requisito della "micidialità"- ossia dell'attitudine a produrre la morte - quello che costituisce l'elemento caratterizzante e discriminante la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 (che ha sostituito l'art. 2 della legge n. 895 del 1967), rispetto a quella contravvenzionale prevista dall'art. 678 cod. pen., che ha carattere meramente sanzionatorio dell'inosservanza degli obblighi amministrativi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento e che, in conseguenza della novazione legislativa operata con la legge n. 895 del 1967, concerne attualmente la detenzione abusiva di quelle materie e sostanze esplodenti non aventi la predetta caratteristica di micidialità.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)