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Sez. 5, Sentenza n. 1209 del 16/10/1967 Ud. (dep. 04/12/1967) Rv. 106204 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106204-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*

Il travisamento di fatto per essere deducibile in Cassazione deve consistere in una deviazione assoluta, percepibile ictu oculi, tra le emergenze del processo e la ricostruzione del fatto operata dal giudice, nel senso che il fatto preso in considerazione e ritenuto non deve trovare un corrispondente riferimento negli Atti di causa, ma deve apparire piuttosto come una ricostruzione obiettiva diversa da quella effettiva oppure carente di elementi decisivi per la definizione giuridica del fatto. (Conf 104962, 104762, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)