Sez. 6, Sentenza n. 953 del 17/05/1967 Ud. (dep. 10/07/1967) Rv. 104962 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Il travisamento del fatto in tanto puo inficiare di nullita la sentenza in quanto concorrano due condizioni e cioe l'ammissione da parte del giudice di merito di un fatto manifestamente escluso dagli Atti del processo, o viceversa, e in secondo luogo l'incidenza di esso su di un punto decisivo per il giudizio: onde non e a parlarsi di travisamento del fatto quando si sia in presenza di un processo di scelta, di interpretazione e di apprezzamento delle prove. (V 103172, 104762, anno 1967; 102374 e ivi citata, anno 1966; e, in (ipotesi di specie, 104485, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)