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Sez. 2, Sentenza n. 2284 del 07/07/1972 (Rv. 359629 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA (O PARCELLA) DELLE SPESE - MANCANZA - DIFFERIMENTO DELLA DECISIONE - INAMMISSIBILITA - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO DELLE SPESE - POTERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1972-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359629-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA (O PARCELLA) DELLE SPESE - MANCANZA - DIFFERIMENTO DELLA DECISIONE - INAMMISSIBILITA - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO DELLE SPESE - POTERE DEL GIUDICE.*

L'art 75 disp att codice procedura civile fa Obbligo al difensore di unire, al momento del passaggio in decisione della causa, al fascicolo di parte la nota spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo di tariffa dal quale si desume ciascuna partita. Il mancato adempimento di tale Onere giammai potrebbe procrastinare la decisione della controversia: anzi, in detta ipotesi, il giudice deve provvedere egli stesso alla liquidazione delle spese secondo le risultanze degli Atti. (Conf 470'71 mass n 350091; 3214'68 mass n 336144).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)